1. L'articolo 2 della legge n. 425 del 1997 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre
2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni
2. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009